Statuto
Art. 1 - Denominazione
Tra le Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione
(Istituzioni sanitarie, ospedali privati anche a gestione mista
pubblico-privato, IRCCS, Presidi, Centri di Riabilitazione e RSA previo
parere della Sede Regionale di competenza sul carattere prevalentemente
sanitario), esistenti nel territorio della Repubblica Italiana ed
autorizzata dagli Organi competenti è costituita una Associazione con
la denominazione "Associazione Italiana Ospedalità Privata"
A.I.O.P.
Art. 2 - Natura dell'associazione
Art. 2 - Natura dell'associazione
L'Associazione è l'espressione unitaria delle Istituzioni
Sanitarie aderenti, che rappresenta nel loro complesso.
Essa non ha scopi di lucro, ed è apartitica.
Art. 3 - Sede e struttura
Art. 3 - Sede e struttura
L'Associazione è strutturata nella Sede Nazionale in Roma,
nelle Sedi delle Regioni e delle Provincie Autonome, nonché nelle Sedi
provinciali ove costituite.
Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'art. 2272 del C.C., in
quanto applicabile.
Art. 6 - Adesione all'Associazione
Art. 6 - Adesione all'Associazione
Ciascuna Istituzione Sanitaria, di cui all'art. 1, per associarsi,
deve presentare alla Sede Nazionale, tramite la Sede della Regione
o della Provincia Autonoma territorialmente competente, che
con il proprio parere la inoltra alla Sede Nazionale, una domanda
sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda - da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno -
deve indicare la denominazione e la sede, il proprietario (persona
fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il
Direttore Sanitario, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il
numero dei posti letto autorizzati, le specialità praticate e, ove esista, il
riconoscimento dell'accreditamento istituzionale o provvisorio.
Qualora il proprietario della Istituzione Sanitaria od il legale
rappresentante dell'ente proprietario di essa intendano conferire ad
altra persona l'incarico di rappresentarla stabilmente nell'Associazione e di
assumere eventualmente cariche sociali, con esclusione dell'Aiop Giovani,
deve essere depositata allo scopo una procura conferita per atto
notarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio, contenente
il mandato specifico in tal senso.
L'iscrizione ha effetto dalla data della delibera di accettazione da
parte del Comitato Esecutivo.
Ove all'accoglimento di essa ostino particolari ragioni, il Presidente Nazionale
ne dà comunicazione alla Istituzione Sanitaria che, entro
venti giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere
al Collegio dei Probiviri.
Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni
dal ricevimento del ricorso.
L'adesione all'Associazione comporta di diritto l'iscrizione della
Istituzione Sanitaria alla Sede Regionale AIOP (o della Provincia autonoma),
nella quale ha sede l'unità operativa. Non è consentita l'iscrizione
alla sola Sede Regionale (o della Provincia autonoma).
Possono inoltre aderire Associazioni di strutture impegnate nel Sanitario
(poliambulatori, day-surgery, Case di riposo, Centri Dialisi, Comunità
terapeutiche psichiatriche ...).
Art. 7 - Diritti e doveri
Art. 7 - Diritti e doveri
L'Istituzione Sanitaria associata è tenuta al pagamento della
quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a
norma del presente Statuto. Solo se resta in regola con il pagamento
delle quote associative dovute, l'Istituzione Sanitaria associata ha diritto
di partecipare alle Assemblee Nazionali e periferiche e di avere, da parte
degli organi dell'Associazione, l'assistenza e tutela previste fra gli scopi
sociali.
L'Istituzione Sanitaria associata, oltre ad essere tenuta all'osservanza
scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l'obbligo
di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni
adottate o stipulate dagli organi della Associazione, non può compiere
atti incompatibili con l'appartenenza ad essa né può stipulare contratti
collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in
deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a
livello nazionale.
Art. 8 - Cessazione da Socio
Art. 9 - Organi centrali dell'Associazione
Art. 10 - Assemblea
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai proprietari
e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate o
dai loro delegati stabilmente, come previsto all'art.6.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di maggio,
su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il
potere/dovere di convocarla.
Il Presidente stesso può altresì convocare l'Assemblea, di propria
iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve inoltre, entro
sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta
scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da
un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi
dell'Associazione.
La richiesta di convocazione da parte di membri del Consiglio
Nazionale o di Soci deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere
inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di
inadempienza da parte del Presidente Nazionale, provvede, accertata la
regolarità della richiesta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata
almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
Esso deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda
convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa
giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni,
con avviso telegrafico o via fax.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ha
luogo di regola a Roma, salvo diversa deliberazione del Consiglio
Nazionale può essere convocata in altra sede purché nel territorio
dell'Unione Europea.
Art. 11 - Voto e validità
Art. 11 - Voto e validità
Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha
diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato per cui paga la quota
associativa.
Può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, anche
in calce all'avviso di convocazione, oppure da un non socio purché
munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e
convalidata dal Presidente Regionale competente per territorio.
Il Socio non può avere più di cinque deleghe, il non Socio può
avere soltanto una delega, come sopra convalidata.
L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge una Commissione di
verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente ed
il Segretario, nonché due scrutatori.
Il sistema di votazione è quello dell'alzata di mano, salva diversa
previsione del presente Statuto o diversa deliberazione dell'Assemblea
stessa.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli
Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti
e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la
metà dei voti totali dell'Associazione.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano
tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei
voti totali.
Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono
valide solo se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali
dell'Associazione aventi diritto di partecipare effettivamente
all'Assemblea deliberante con conseguente esclusione dei voti di
pertinenza degli associati non aventi diritto di partecipare all'assemblea.
Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida
solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.
Art. 12 - Poteri dell'Assemblea
Art. 13 - Il Presidente Nazionale
Art. 14 - Consiglio Nazionale e la sua composizione
Art. 15 - Convocazione, voto e validità
Art. 15 - Convocazione, voto e validità
Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente di
sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti
ovvero di almeno tre membri del Comitato Esecutivo.
In ogni caso il Presidente Nazionale dovrà curare che si riunisca
almeno una volta ogni bimestre.
La convocazione avviene normalmente mediante lettera raccomandata,
contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni
liberi prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente può
venire ridotto a tre giorni, provvedendosi - occorrendo - anche a mezzo
fax e/o e-mail.
Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei
componenti. Per le Sedi Regionali rappresentate nel Consiglio
Nazionale dal solo Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo
e su sua delega, interviene il Vice-Presidente.
Ogni componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parità si intende approvata la deliberazione cui ha aderito il Presidente
Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per
teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire
la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione
degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale,
dei documenti eventualmente esibiti nel corso della trattazione.
I componenti il Consiglio Nazionale che partecipano alle riunioni
tramite teleconferenza o videoconferenza si considerano, di fatto, presenti,
a tutti gli effetti.
La riunione del Consiglio Nazionale tenuta per teleconferenza o
videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
Presidente ed il Segretario, i quali curano la redazione e la sottoscrizione
del relativo verbale, nel quale, tra l'altro, deve essere espressamente
dato atto dell'esistenza e della verifica delle condizioni innanzi
indicate.
Art. 16 - Poteri del Consiglio Nazionale
Art. 17 - Comitato Esecutivo
Art. 17 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente
Nazionale dell'Associazione, che lo presiede, dall'Amministratore
Tesoriere, dal Vice-Presidente e da quattro membri. Tranne il
Presidente Nazionale, tutti gli altri componenti del Comitato
Esecutivo sono eletti dal Consiglio Nazionale a termini dell'art. 16 n.
1 del presente Statuto. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal
Presidente almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta
di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.
Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono,
in quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al
Consiglio Nazionale.Il Comitato Esecutivo:
- realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni
adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal
Consiglio Nazionale;
- coordina l'opera dell'Amministratore Tesoriere per tutta la
gestione economico/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso
e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed
urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
- nomina il Direttore Generale della Sede Nazionale;
- propone al Consiglio Nazionale l'importo della quota associativa
nazionale annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea Generale in uno al bilancio preventivo.
Propone, altresì, la quota associativa di eventuali Associazioni
aderenti assegnandone i voti per la partecipazione all'Assemblea Generale;
- designa tra i Soci i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti,
organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta
ed opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
- può costituire Commissioni consultive per lo studio e la disamina
tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria,
sindacale ed economica, e ne designa, tra i Soci, i componenti,
avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;
- vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche;
- assicura alle Sedi periferiche ed alle Istituzioni Sanitarie associate
l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria
od utile per lo svolgimento della loro attività;
- autorizza il Presidente Nazionale ad agire o resistere in giudizio,
nominando avvocati e procuratori;
- adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e
sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni della ammonizione
o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate
inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'art. 8
n. 3. I provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri
secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato art. 8.
Per l'espletamento di tali funzioni il Presidente Nazionale, ferma
rimanendo la responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna
ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attività associativa,
identificati per materie, e così esemplificativamente: Rapporti
con il Ministero della Sanità, i Partiti politici - Ufficio Studi -
Pubbliche Relazioni internazionali - Rapporti con le Associazioni di
categoria - Problemi tributari e legali - Organizzazione della Sede
Nazionale e collegamento con le Sedi Regionali e con le Sedi Regionali
tra loro - Stampa e pubbliche relazioni - Rapporti di lavoro e sindacali.
Art. 18 - Direttore Generale
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti
effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più anziano di
età. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci
preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui
bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali,
economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa
documentazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno
una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le
verifiche di sua competenza.
Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del
Collegio, il relativo verbale.
I componenti del Collegio partecipano di diritto, con voto consultivo,
alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Art. 20 - Collegio dei Probiviri
Art. 20 - Collegio dei Probiviri
L'Assemblea nomina, anche tra i non Soci, il Collegio dei
Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso
giudica su tutte le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione
e i Soci o all'interno dell'Associazione incluse anche le controversie e
comportamenti tra associati e negli altri casi previsti dal presente
Statuto.
Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità,
al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra
le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a
maggioranza ed è inappellabile.
L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi
altra carica nell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente
norma ad ogni effetto.
Art. 21 - Natura della cariche sociali
Art. 21 - Natura della cariche sociali
Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche
sociali possono accedere soltanto i proprietari ed i legali rappresentanti
delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero coloro che, ai sensi
dell'art.6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente
nell'Associazione.
Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano, nell'ambito
delle rispettive competenze, l'intera Associazione e non possono rivestire
cariche in altre Associazioni di categoria che si occupano di ospedalità
privata in conflitto con l'Associazione stessa.
Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Nazionale può però deliberare
annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.
E' dovuto in ogni caso il rimborso delle spese da parte della Sede
Nazionale, escluse quelle dei membri che nel Consiglio Nazionale
rappresentano le Sedi periferiche - Presidenti Regionali, Presidenti delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, Vice-Presidenti Regionali,
componenti designati dalle Regioni - spese che sono, invece, a carico
delle rispettive Sedi periferiche.
La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi
altra carica nell'Associazione. Ciascun organo associativo competente
a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.
Art. 22 - Votazioni per le cariche sociali
Art. 22 - Votazioni per le cariche sociali
Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per
la revoca si effettuano a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione da
adottarsi a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 23 - Fondi dell'Associazione
Art. 23 - Fondi dell'Associazione
I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote e dai
contributi versati dalle Istituzioni Sanitarie associate e dagli
investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze
attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali
attività patrimoniali.
Art. 24 - Bilanci
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo,
su proposta dell'Amministratore Tesoriere, il consuntivo
dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Nazionale e, successivamente,
dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati
al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione
dell'Amministratore Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne
e devono essere depositati presso la Sede Nazionale almeno quindici
giorni prima di tale data.
Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha
diritto di prenderne visione.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre
inviati in copia alle Sedi Regionali e alle Sedi Provinciali di Trento e
Bolzano, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 25 - Quote Sociali
Le quote sociali sono nazionale e regionale; entrambe sono annuali.
Esse sono fissate rispettivamente dall'Assemblea Nazionale e da
quella della Sede Regionale o Provincia autonoma competente per
territorio, con riferimento al numero dei posti-letto autorizzati con
provvedimento amministrativo ai sensi di legge.
Le quote vengono riscosse rispettivamente dalla Sede Nazionale e
dalla Sede Regionale o da quella delle Provincie Autonome di Trento
e Bolzano competente per territorio.
Entro il 28 febbraio deve essere versato dalle singole Istituzioni
Sanitarie associate un acconto pari al 50% delle quote fissate per
l'anno precedente. Il saldo a conguaglio deve essere versato entro il 31
luglio.
La morosità nel versamento delle quote sociali - sia d'acconto che
a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche
disposizioni del presente statuto, l'addebito degli interessi di mora
e delle eventuali penalità annualmente deliberate dalle assemblee. Si considera
ad ogni effetto come morosità anche il mancato pagamento della
sola quota nazionale o regionale.
Art. 26 - Sedi periferiche, loro autonomia e natura
Art. 26 - Sedi periferiche, loro autonomia e natura
Le Sedi periferiche sono regionali e provinciali.
La Sede Regionale è costituita in ogni Regione, la Sede Provinciale
costituita nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è assimilata
alle Sedi Regionali, in ogni altra Provincia in cui vi sia almeno
una Istituzione Sanitaria associata può essere costituita, con delibera del
Consiglio Regionale, la Sede Provinciale.
Tutte le Sedi periferiche dispongono di autonomia finanziaria,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa e funzionale. Esse nei
limiti del presente statuto, ed in conformità con l'interesse generale
della categoria hanno competenze nelle questioni di livello locale; in
tale ambito curano gli interessi delle Istituzioni Sanitarie private associate della regione o
della provincia autonoma, per la cui tutela possono agire anche in sede
amministrativa e giudiziaria.
In particolare assicurano il collegamento e la collaborazione con i
competenti organi delle regioni, dei Comuni e delle Aziende Unità
Sanitarie Locali.
Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento
generale, ciascuna Sede Regionale può assumere l'assetto organizzativo e
definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche
della propria Regione tenendo anche conto del numero di Aziende
Sanitarie Locali esistenti nella Regione.
Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di contratti
od accordi collettivi, sia normativi che economici, per il personale dipendente.
Le obbligazioni assunte dalle Sedi periferiche non impegnano
in nessun caso la Sede Nazionale.
Le spese di ciascuna Sede periferica non possono superare l'entità
del fondo annualmente disponibile.
Le Sedi delle Regioni e delle Province autonome devono comunicare
alla Sede Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi approvati
dalle relative Assemblee.
Art. 27 - Aiop Giovani
Quando nelle Sedi Regionali sono presenti almeno tre Legali
Rappresentanti o figli di Legali Rappresentanti, con età minore di anni 40, di
altrettante Istituzioni Sanitarie associate, il Presidente Regionale Aiop costituisce
la sezione "Aiop Giovani" con lo scopo di:
- promuovere la diffusione della cultura di Istituzione Sanitaria Privata
come fattore di sviluppo della società;
- sostenere l'affermazione dei principi della libertà di scelta del cittadino
utente;
- promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità
nella competizione;
- valorizzare il ruolo dell'imprenditore sanitario privato come soggetto
attivo e responsabile della crescita e dello sviluppo economico, sociale e civile;
- sviluppare sia all'interno dell'Aiop sia verso il mondo esterno ogni
opportunità di dibattito e di confronto costitutivo.
La sezione Aiop Giovani nella propria autonomia elegge, nei modi di cui
al precedente art.11, un Presidente ed un Vice Presidente se nella Regione ci
sono più di sei aderenti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente partecipa di diritto al Consiglio Regionale e al Comitato
Esecutivo Regionale dove costituito e convoca la propria Assemblea almeno una
volta l'anno.
Tra i Presidenti e Vice Presidenti delle sezioni regionali "Aiop Giovani" è
costituita la Consulta Aiop giovani che elegge nel suo ambito il Coordinatore
Nazionale delle sezioni Regionali "Aiop Giovani" e tre vice Coordinatori
Nazionali per aree regionali.
I Coordinatori Nazionali così nominati partecipano a pieno titolo al
Consiglio Nazionale Aiop e sono eleggibili per far parte del Comitato
Esecutivo Nazionale.
Art. 28 - Organi delle Sedi Regionali
Art. 29 - Assemblea Regionale e delle Province Autonome
Art. 30 - Il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma
Art. 30 - Il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma
Il Presidente è eletto tra i Soci dell'Assemblea.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Così pure, ove
l'Assemblea ritenga di nominarlo, il Vice Presidente.
Il Presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
della Sede Regionale o della Provincia Autonoma e dei suoi uffici, presiede
il Consiglio, ove esista, il Comitato Esecutivo, rappresenta la predetta
Sede Regionale di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso,
difensori ad litem e, per quanto di competenza, ha la firma
sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio.
Art. 31 - Consiglio Regionale o della Provincia Autonoma
Art. 32 - Sedi Provinciali
Art. 32 - Sedi Provinciali
La
Sede Provinciale ha il compito di perseguire, nell'ambito
locale, gli scopi previsti dal presente Statuto e di prestare ogni possibile
assistenza e consulenza, d'intesa con la Sede Regionale, alle Istituzioni
Sanitarie associate.
Essa comunica alla Sede Regionale ed alla Sede Nazionale tutte le
notizie relative ai problemi che possano presentare riflessi di carattere
generale ed ogni altra informazione richiesta od utile, nei limiti della
competenza territoriale.
Il Presidente Provinciale presenta al Presidente Regionale la nota delle
eventuali spese necessarie per l'assolvimento delle proprie funzioni, al
fine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale e dell'eventuale
inserimento di esse nel conto di previsione regionale.
Art. 33 - Organi delle Sedi Provinciali
Art. 34 - Assemblea Provinciale
Art. 34 - Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è costituita dai proprietari e/o
dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero, in
loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, sono stati incaricati
di rappresentarle stabilmente nell'ambito dell'Associazione.
Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un
voto per ogni posto letto autorizzato.
L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente di sua iniziativa
o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato
Direttivo - ove esista - ovvero su richiesta di un numero di Soci che
rappresenti almeno un decimo dei voti.
L'Assemblea Provinciale deve essere convocata almeno una volta
l'anno, previa intesa con il Presidente Regionale, affinché questi o un
suo rappresentante partecipi alla riunione.
Art. 35 - Norme comuni per le Sedi periferiche
Art. 35 - Norme comuni per le Sedi periferiche
Le norme stabilite nel presente Statuto per quanto concerne
la costituzione ed il funzionamento degli organi centrali
dell'Associazione valgono anche - per analogia ed in quanto applicabili -
per la costituzione e per il funzionamento di quelli delle Sedi periferiche.
Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di stipulazione
di contratti od accordi collettivi di lavoro.
Art. 36 - Commissario straordinario
Art. 2 - Natura dell'associazione
Qualora il Comitato Esecutivo, disposte ed effettuate
rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura
e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di una Sede periferica,
delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di
condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione, la
funzionalità della Sede stessa o gli interessi delle Associate, adotta in
via provvisoria e cautelare i provvedimenti indifferibili e ne riferisce
d'urgenza al Consiglio Nazionale. Questo, valutata la relazione e le
proposte conseguenti del Comitato Esecutivo e sentiti gli interessati,
può deliberare la sospensione dell'attività o la revoca degli organi
associativi elettivi, nominando un Commissario straordinario che sostituisce,
per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi
sospesi o revocati.
Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti
necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di
revoca degli organi associativi, indìce nel più breve tempo possibile
nuove elezioni.